Legge di guerra›Titolo V
Art. 288
Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici.
In vigore dal 30 set 1938
Oltrechè nei casi preveduti dagli , il suddito nemico può essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-288