Legge di guerraTitolo V

Art. 288

Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Oltrechè nei casi preveduti dagli , il suddito nemico può essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-288

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Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici. (Art. 288 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo