Legge di guerraTitolo V

Art. 289

Trattamento dei sudditi nemici internati.

In vigore dal 30 set 1938
Il trattamento dei sudditi nemici internati è stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze. In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'.
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