Legge di guerra›Titolo V
Art. 289
Trattamento dei sudditi nemici internati.
In vigore dal 30 set 1938
Il trattamento dei sudditi nemici internati è stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.
In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-289