Legge di guerraTitolo V

Art. 284

Internamento.

In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato.
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Internamento. (Art. 284 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo