Legge di guerra›Titolo V
Art. 284
333 / 403Internamento.
In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-284