Legge di guerraTitolo V

Art. 282

Divieto di entrata nel territorio dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
È vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-282

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Divieto di entrata nel territorio dello Stato. (Art. 282 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo