Legge di guerra›Titolo V
Art. 282
331 / 403Divieto di entrata nel territorio dello Stato.
In vigore dal 30 set 1938
È vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-282