Legge di guerraSez. 7a

Art. 277

Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci.

In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita dell'aeromobile nemico o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall', si è proceduto alla distruzione dell'aeromobile. È dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario o all'esercente dell'aeromobile civile neutrale distrutto o della merce neutrale perduta con l'aeromobile, se: 1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione; 2° la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-277

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci. (Art. 277 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo