Legge di guerraSez. 4a

Art. 267

Distruzione di aeromobile civile nemico catturato.

In vigore dal 30 set 1938
L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, può essere distrutto, se l'autorità militare lo giudica necessario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-267

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Distruzione di aeromobile civile nemico catturato. (Art. 267 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo