Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 267
263 / 403Distruzione di aeromobile civile nemico catturato.
In vigore dal 30 set 1938
L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, può essere distrutto, se l'autorità militare lo giudica necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-267