Legge di guerraSez. 4a

Art. 262

Formalità della visita.

In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili militari e ogni autorità militare possono, in qualsiasi momento, sottoporre a visita gli aeromobili civili nemici, ordinando loro, ove occorra, di discendere in località idonea, ragionevolmente accessibile. La disposizione del comma precedente si applica anche per gli aeromobili civili neutrali, che sorvolano il territorio dello Stato o quello nemico occupato dalle forze armate italiane.
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Formalità della visita. (Art. 262 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo