Legge di guerraSez. 2a

Art. 258

Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.

In vigore dal 30 set 1938
Se l'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell', tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e l'aeromobile e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione dell'. Si presume, esclusa ogni prova contraria, che l'aeromobile conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la relativa notificazione è stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale detto territorio dipende, ovvero il territorio italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando. Per quanto concerne la presunzione della conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-258

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Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando. (Art. 258 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo