Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 253
Norme relative al contrabbando per via aerea.
In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni degli si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-253