Legge di guerraSez. 2a

Art. 253

Norme relative al contrabbando per via aerea.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni degli si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-253

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Norme relative al contrabbando per via aerea. (Art. 253 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo