Legge di guerraSez. 2a

Art. 253

Norme relative al contrabbando per via aerea.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni degli si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-253

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