Legge di guerraSez. 2a

Art. 159

Cose costituenti contrabbando.

In vigore dal 30 gen 1941
Costituiscono contrabbando di guerra: 1° le navi da guerra; 2° gli aeromobili, completi o smontati; 3° i carri armati o blindati e i treni armati; 4° le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie; 5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica; 6° gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare; 7° le parti staccate delle cose suddette.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-159

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Cose costituenti contrabbando. (Art. 159 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo