Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 161
Catturabilità del contrabbando di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca, se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.
La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria:
1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere consegnate alle forze armate nemiche, ovvero sbarcate in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche;
2° se la nave deve approdare solo in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche, ovvero se deve toccare un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche o raggiungere le forze armate nemiche prima di arrivare al porto neutrale, al quale, secondo i documenti, il contrabbando è diretto.
Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.
Storico versioni
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