Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 156
Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate a norma di questo capo sono, per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.
Se è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messe a disposizione degli aventi diritto. Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-156