Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 152
Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.
In vigore dal 30 set 1938
È esclusa la prova che con il trasferimento di bandiera si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione della nave non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.
Storico versioni
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