Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 152

Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.

In vigore dal 30 set 1938
È esclusa la prova che con il trasferimento di bandiera si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione della nave non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-152

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Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera. (Art. 152 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo