Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 149

Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può disporsi che si proceda al sequestro, per la durata della guerra, delle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali non lascino le acque dello Stato nel termine fissato a norma dell', o alle quali non sia stata accordata la facoltà di uscirne, o che, incontrate in mare, senza che siano a conoscenza dell'esistenza della guerra, vengano trattenute. Le navi indicate nel comma precedente possono essere anche requisite contro compenso. Nel caso preveduto dal primo comma, il provvedimento di sequestro è disposto dall'autorità marittima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-149

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