Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 144

Navi soggette a cattura e confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Sono soggette a cattura e confisca: 1° le navi da guerra nemiche e ogni altra nave appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico; 2° le navi mercantili nemiche appartenenti a privati; 3° le navi mercantili neutrali, soltanto nei casi preveduti da questa legge. Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente alle navi mercantili nemiche appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-144

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Navi soggette a cattura e confisca. (Art. 144 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo