Legge di guerra›Capo II
Art. 141
Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate.
In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi:
1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;
2° se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare;
3° se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;
4° se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene;
5° se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-141