Legge di guerraCapo II

Art. 141

Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi: 1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso; 2° se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare; 3° se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura; 4° se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene; 5° se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-141

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Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate. (Art. 141 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo