Legge di guerraCapo II

Art. 140

Uso di armi subacquee.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora si impieghino siluri o torpedini automatiche di contatto, deve prendersi ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione pacifica. A tal uopo, deve provvedersi affinché le torpedini non ancorate, o che abbiano rotto gli ormeggi, e i siluri non esplosi, divengano inoffensivi dopo un limitato periodo di tempo. Appena le esigenze militari lo consentono, le zone minate sono rese note agli Stati neutrali e, con apposito avviso, ai naviganti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-140

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Uso di armi subacquee. (Art. 140 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo