Legge di guerra›Capo II
Art. 140
17 / 403Uso di armi subacquee.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora si impieghino siluri o torpedini automatiche di contatto, deve prendersi ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione pacifica.
A tal uopo, deve provvedersi affinché le torpedini non ancorate, o che abbiano rotto gli ormeggi, e i siluri non esplosi, divengano inoffensivi dopo un limitato periodo di tempo.
Appena le esigenze militari lo consentono, le zone minate sono rese note agli Stati neutrali e, con apposito avviso, ai naviganti.
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