Legge di guerraCapo II

Art. 143

Navi mercantili in prossimità di forze navali.

In vigore dal 30 set 1938
Se un comandante militare ritiene che la presenza di una nave mercantile nelle vicinanze delle sue forze possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare alla stessa: 1° di cambiare rotta; 2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione. La nave che non si conforma all'ingiunzione ricevuta si espone all'uso della forza. Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di nave nemica; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-143

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