Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 147
Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Se detta autorizzazione non è concessa, è intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-147