Art. 147 · Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 147

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Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato. Se detta autorizzazione non è concessa, è intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'.
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