Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 145

Navi esenti da cattura e confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Sono esenti da cattura e confisca, semprechè si attengano agli ordini dell'autorità marittima: 1° le navi parlamentari e le navi munite di salvacondotto; 2° le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie, purchè la loro destinazione a questi fini sia stata notificata al Governo del Re; 3° il naviglio addetto esclusivamente alla pesca costiera o al servizio di piccola navigazione locale, e gli attrezzi e il carico relativi. L'esenzione cessa, qualora dette navi partecipino comunque a operazioni belliche, o commettano atti a esse espressamente vietati o compresi fra quelli che rendono passibili di cattura e confisca le navi neutrali. Sono altresì esenti da cattura e confisca le navi-ospedale e le navi ospedaliere, protette a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.
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Navi esenti da cattura e confisca. (Art. 145 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo