Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 145
Navi esenti da cattura e confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Sono esenti da cattura e confisca, semprechè si attengano agli ordini dell'autorità marittima:
1° le navi parlamentari e le navi munite di salvacondotto;
2° le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie, purchè la loro destinazione a questi fini sia stata notificata al Governo del Re;
3° il naviglio addetto esclusivamente alla pesca costiera o al servizio di piccola navigazione locale, e gli attrezzi e il carico relativi.
L'esenzione cessa, qualora dette navi partecipino comunque a operazioni belliche, o commettano atti a esse espressamente vietati o compresi fra quelli che rendono passibili di cattura e confisca le navi neutrali.
Sono altresì esenti da cattura e confisca le navi-ospedale e le navi ospedaliere, protette a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.
Storico versioni
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