Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 146
Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.
Il provvedimento preveduto dal comma precedente può essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-146