Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 146

Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato. Il provvedimento preveduto dal comma precedente può essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.
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Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra. (Art. 146 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo