Art. 146 · Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 146

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Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato. Il provvedimento preveduto dal comma precedente può essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.
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