Legge di guerraCapo II

Art. 142

Navi mercantili scortate.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico sono soggette ai rischi dell'azione bellica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-142

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Navi mercantili scortate. (Art. 142 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo