Legge di guerra›Capo II
Art. 142
Navi mercantili scortate.
In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico sono soggette ai rischi dell'azione bellica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-142