Legge di guerraCapo II

Art. 139

Zone interdette alle operazioni belliche marittime.

In vigore dal 30 set 1938
È vietato di compiere operazioni belliche in acque territoriali neutrali e in acque neutralizzate, nonché di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-139

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo