Legge di guerra›Titolo III›Capo I
Art. 134
Navi mercantili trasformate in navi da guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Sono considerate navi da guerra le navi mercantili, qualora:
1° siano poste sotto la diretta autorità, l'immediato controllo e la responsabilità dello Stato, al quale appartengono, o usino i segni distintivi da questo adottati per le navi da guerra;
2° il comandante sia al servizio dello stato e iscritto nelle liste del personale della marina da guerra;
3° l'equipaggio sia soggetto alle regole della disciplina militare.
La nave mercantile trasformata in nave da guerra deve essere iscritta al più presto nelle liste del naviglio da guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-134