Legge di guerraSez. 4

Art. 129

Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai militari indigeni delle colonie per quanto è consentito dalle condizioni locali e tenuto conto del loro statuto personale e delle norme che regolano gli atti giuridici da essi compiuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-129

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Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie. (Art. 129 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo