Legge di guerra›Sez. 4
Art. 129
Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie.
In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai militari indigeni delle colonie per quanto è consentito dalle condizioni locali e tenuto conto del loro statuto personale e delle norme che regolano gli atti giuridici da essi compiuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-129