Legge di guerraSez. 4

Art. 128

Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.

In vigore dal 30 set 1938
Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-128

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Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione. (Art. 128 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo