Legge di guerra›Sez. 4
Art. 128
Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.
In vigore dal 30 set 1938
Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-128