Art. 128 · Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.
Legge di guerraSez. 4

Art. 128

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Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.

In vigore dal 30 set 1938
Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso.
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