Legge di guerra›Sez. 4
Art. 126
Copie e certificati.
In vigore dal 30 set 1938
Le copie e i certificati relativi ad atti dello stato civile, formati a norma della prima sezione di questo capo, ad atti di riconoscimento di figli naturali o ad atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma dell', non possono essere rilasciati, a richiesta di privati, se non dopo la loro trascrizione presso il competente ufficio dello stato civile e a cura dell'ufficio stesso.
La copia dei testamenti ricevuti a norma della sezione seconda di questo capo non può essere rilasciata, se non dopo il loro deposito nel competente archivio notarile e a cura di questo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge per il rilascio delle copie di simili atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-126