Art. 126 · Copie e certificati.
Legge di guerraSez. 4

Art. 126

239 / 403

Copie e certificati.

In vigore dal 30 set 1938
Le copie e i certificati relativi ad atti dello stato civile, formati a norma della prima sezione di questo capo, ad atti di riconoscimento di figli naturali o ad atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma dell', non possono essere rilasciati, a richiesta di privati, se non dopo la loro trascrizione presso il competente ufficio dello stato civile e a cura dell'ufficio stesso. La copia dei testamenti ricevuti a norma della sezione seconda di questo capo non può essere rilasciata, se non dopo il loro deposito nel competente archivio notarile e a cura di questo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge per il rilascio delle copie di simili atti.
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