Legge di guerra›Sez. 4
Art. 127
Esenzione dalla legalizzazione.
In vigore dal 30 set 1938
Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.
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