Legge di guerraSez. 4

Art. 127

Esenzione dalla legalizzazione.

In vigore dal 30 set 1938
Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-127

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione dalla legalizzazione. (Art. 127 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo