Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 123
Altri atti giuridici.
In vigore dal 30 set 1938
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell' possono altresì ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni.
Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell', e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.
Si applica per gli atti suindicati la disposizione del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-123