Legge di guerraSez. 3a

Art. 123

Altri atti giuridici.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell' possono altresì ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni. Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell', e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili. Si applica per gli atti suindicati la disposizione del terzo comma dell'.
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Altri atti giuridici. (Art. 123 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo