Legge di guerraSez. 2a

Art. 118

Consegna e trasmissione dei testamenti olografi.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone autorizzate a ricevere i testamenti, indicati nell'articolo precedente, possono anche ricevere la consegna del testamento olografo, redigendone processo verbale. I testamenti olografi, ricevuti in consegna a norma del comma precedente, sono trasmessi, insieme con i relativi processi verbali, al ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto in consegna il testamento. Il ministero cura il deposito del testamento nell'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
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