Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 118
Consegna e trasmissione dei testamenti olografi.
In vigore dal 30 set 1938
Le persone autorizzate a ricevere i testamenti, indicati nell'articolo precedente, possono anche ricevere la consegna del testamento olografo, redigendone processo verbale.
I testamenti olografi, ricevuti in consegna a norma del comma precedente, sono trasmessi, insieme con i relativi processi verbali, al ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto in consegna il testamento.
Il ministero cura il deposito del testamento nell'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-118