Legge di guerraCapo VII

Art. 115

Rettifica degli atti.

In vigore dal 30 set 1938
. (Rettifica degli atti). Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, può procedere alla loro rettifica. Copia del provvedimento che dispone la rettifica è trasmessa all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinché ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso. Le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari.
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Rettifica degli atti. (Art. 115 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo