Legge di guerra›Capo VII
Art. 110
Registri provvisori.
In vigore dal 30 set 1938
Ogni unità diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unità cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-110