Legge di guerraSez. 2a

Art. 107

Evasione del prigioniero di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che è concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non è soggetto a sanzioni penali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-107

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Evasione del prigioniero di guerra. (Art. 107 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo