Legge di guerraSez. 2a

Art. 104

Liberazione dei prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra non possono essere messi in libertà sulla parola, se non previo consenso dello Stato cui appartengono. Il prigioniero di guerra, che abbia mancato alla parola data, se viene nuovamente catturato, è giudicato in conformità della legge penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-104

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