Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 101
Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra sono trattati in conformità delle convenzioni internazionali.
Con decreto Reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra.
Con provvedimento del Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-101