Legge di guerraSez. 2a

Art. 101

Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra sono trattati in conformità delle convenzioni internazionali. Con decreto Reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra. Con provvedimento del Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.
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