Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 96
Personale e materiale sanitari, caduti in potere delle forze operanti.
In vigore dal 30 set 1938
Gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, caduti in potere delle forze operanti, non possono essere usati per scopi diversi, finché siano necessari per l'assistenza e la cura dei feriti e dei malati.
Tuttavia, il comandante delle truppe può disporne in caso di urgente necessità, provvedendo preventivamente alla sorte dei feriti e dei malati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-96