Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 96

Personale e materiale sanitari, caduti in potere delle forze operanti.

In vigore dal 30 set 1938
Gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, caduti in potere delle forze operanti, non possono essere usati per scopi diversi, finché siano necessari per l'assistenza e la cura dei feriti e dei malati. Tuttavia, il comandante delle truppe può disporne in caso di urgente necessità, provvedendo preventivamente alla sorte dei feriti e dei malati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-96

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Personale e materiale sanitari, caduti in potere delle forze operanti. (Art. 96 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo