Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 91

Applicazione delle convenzioni a condizioni di reciprocità.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.
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