Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 90
Applicazione delle convenzioni internazionali.
In vigore dal 30 set 1938
Sono regolati dalle convenzioni internazionali:
1° il trattamento dei militari nemici e delle persone al seguito delle forze armate nemiche, che siano feriti o malati;
2° la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle forze armate nemiche;
3° il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura dei feriti e dei malati, di quello adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonché dei ministri del culto addetti alle forze armate;
4° la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari;
5° il rispetto per i morti e lo scambio con il nemico di notizie relative ai decessi;
6° l'uso dell'emblema e della denominazione di Croce Rossa, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono una imitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-90