Legge di guerra›Capo VI›Sez. la
Art. 95
Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto.
In vigore dal 30 set 1938
Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, purchè in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.
Eguale protezione è accordata al personale sanitario militare, nonché ai ministri del culto addetti alle forze armate, purchè non commettano atti di ostilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-95