Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 95

Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto.

In vigore dal 30 set 1938
Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, purchè in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati. Eguale protezione è accordata al personale sanitario militare, nonché ai ministri del culto addetti alle forze armate, purchè non commettano atti di ostilità.
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Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto. (Art. 95 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo