Legge di guerraSez. 2a

Art. 99

Prigionieri di guerra; ostaggi.

In vigore dal 30 set 1938
I legittimi belligeranti nemici, caduti in potere delle forze armate dello Stato, sono prigionieri di guerra. Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in potere delle forze predette anche il Capo dello Stato nemico, nonché le personalità politiche e gli alti funzionari civili dello Stato stesso. Le guide, il personale di servizio, i portatori e i conducenti, i vivandieri, i fornitori e gli appaltatori di servizi, e, in generale, tutti coloro che seguono le forze armate nemiche con l'autorizzazione del comandante delle forze stesse, e che si trovano al servizio di queste, senza farne direttamente parte, se cadono in potere delle forze armate dello Stato e se si ritiene opportuno trattenerli, sono trattati come prigionieri di guerra. Gli ostaggi sono considerati prigionieri di guerra.
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Prigionieri di guerra; ostaggi. (Art. 99 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo