Legge di guerraSez. 2a

Art. 102

Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.
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Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità. (Art. 102 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo