Art. 102 · Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 102

164 / 403

Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-102